Diritto al lavoro delle persone con disabilità: il Ministro Orlando ha firmato due nuovi decreti

Diritto al lavoro delle persone con disabilità: il Ministro Orlando ha firmato due nuovi decreti

pubblicato in: DIRITTO AL LAVORO, NOTIZIE | 0

Il primo decreto riguarda il contributo a carico delle aziende esonerate dall’obbligo di assunzione, mentre il secondo stabilisce le nuove sanzioni per mancato invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro

Nell’ambito del diritto al lavoro delle persone con disabilità, la cui normativa di riferimento è la Legge 12 marzo 1999, n. 68, segnaliamo due nuovi decreti a firma del Ministro Andrea Orlando.

Nella giornata di ieri il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato due provvedimenti riguardanti gli articoli 5 e 15 della Legge 68 che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull’aggiornamento delle sanzioni per chi non assuma lavoratori con disabilità.

Con il primo provvedimento è stato decretato l‘adeguamento a 39,21 euro dell’importo del contributo esonerativo che i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” devono versare per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di lavoratori disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”.
Il nuovo importo del contributo scatterà dal 1° gennaio 2022.

Il secondo Decreto ministeriale adegua, dopo ben undici anni, l’importo delle delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali. Con questo decreto, le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art.9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Fonte: Disabili.com

02/10/2021