Dal voto assistito al trasporto assicurato da Comune, fino al cambio di seggio per questione di accessibilità o al voto domiciliare per chi è intrasportabile, tutti i diritti degli elettori con disabilità
In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre riassumiamo quanto prevede la legge per il voto da parte delle persone con disabilità, in caso di impossibilità a spostarsi da domicilio o di votare autonomamente, in caso di barriere architettoniche e problemi di mobilità, di ricovero, intrasportabilità, cecità, amputazione, o altre situazioni. Segnaliamo che per accedere a tali modalità di voto non è necessario essere in possesso di riconoscimento di invalidità o riconoscimento di handicap, ma in quasi tutte queste casistiche può viene richiesta l’esibizione di certificati dedicati, come illustreremo di seguito.
Voto assistito con accompagnatore in cabina
Se una persona ha una o più disabilità tali da renderla un elettore fisicamente impedito, ha diritto al voto assistito, ovvero a farsi accompagnare in cabina da un’altra persona che possa aiutarla nella espressione del suo voto (articolo 29 Legge 104). Il presupposto per il voto assistito è quindi un impedimento di carattere fisico che impedisce la materiale espressione di voto da parte dell’elettore.
Per fisicamente impediti la legge intende elettori:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
Se si rientra in uno di questi casi si può quindi scegliere volontariamente un familiare o altro accompagnatore, che può essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, (si veda la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003).
Se la disabilità non è evidente, è necessario esibire un apposito certificato rilasciato da medici designati dall’Asl immediatamente e gratuitamente, nel quale deve essere indicato che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
L’accompagnatore può svolgere questa funzione per una sola persona con disabilità: il presidente del seggio segnerà sul certificato elettorale dello stesso che egli ha svolto quel compito.
Per evitare di dover ogni volta esibire il certificato, l’interessato può richiedere che venga inserita direttamente sulla sua tessera elettorale l’annotazione al voto assistito, da parte del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenticondizioni:
a) l’impedimento fisico è evidente;
b) sulla tessera elettorale dell’elettore con disabilità il comune ha appostoun timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”.
c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, DirezioneGenerale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973,n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltreall’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15;
18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestanteche l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altroelettore.
Essendo l’impedimento fisico il presupposto per poter votare accompagnati, sono esclusi da questa possibilità di espressione di voto persone con patologie di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettiva.
Voto a domicilio
Per gli elettori affetti da gravissime infermità o in dipendenza da apparecchiature elettromedicali che ne impediscono l’allontanamento da casa, o che sono comunque intrasportabili, è possibile usufruire del voto domiciliare, previa richiesta da inviare al Sindaco.
Il riferimento normativo è la Legge 22 del 27 gennaio 2006, poi modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che all’articolo1 comma 1 prevede che« Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
Per poter accedere al voto domiciliare l’elettore deve innanzitutto essere in possesso di valida certificazione rilasciata ad hoc da medici designati, che attesti la sua condizione di infermità odipendenza continuativa da apparecchiature salvavita.
Dopo di che deve far pervenire al Sindaco del Comune in cui vota, in un periodo compreso tra il 40esimo e il 20 giorno antecedente la data della votazione:
1) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45esimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Voto in altra sezione per motivi di accessibilità
Nel caso in cui un elettore debba votare in una sezione nella quale sono presenti barriere architettoniche, è in suo diritto poter esercitare il diritto di voto in altra sezione dello stesso Comune, che sia accessibile. Lo prevede l’articolo 1 della LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15. Per poter esercitare questa opzione, gli elettori devono esibire, insieme al certificato elettorale, una attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’autorità sanitaria locale , dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Può trattarsi anche di attestazioni mediche della autorità sanitaria locale rilasciate in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Inoltre la legge (articolo 29 legge 104/1992) prevede che, nei tre giorni precedenti la votazione, le unità sanitarie locali garantiscano in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
Servizi di trasporto e accompagnamento
Per assicurare il diritto al voto delle persone con difficoltà motorie, i comuni assicurano un servizio di trasporto pubblico per garantire il raggiungimento del seggio elettorale. Si raccomanda quindi di consultare in anticipo il proprio comune per conoscere le modalità messe in servizio allo scopo.
Se l’elettore che si è recato al seggio elettorale necessita di essere accompagnato fino all’esterno della cabina (quindi senza assistenza al suo interno), può farsi accompagnare da una terza persona (familiare o conoscente, ad es): in questo caso non è necessaria l’esibizione di certificati.
Fonte: Disabili.com
09/09/2022