In quali casi gli studenti con disabilità sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie? I casi sulla base dell’invalidità o della legge 104
Intraprendere un percorso di studi universitari richiede il pagamento di tasse annuali che variano da ateneo ad ateneo. Vengono però previste alcune esenzioni che consentono di accedere ad esoneri che possono essere parziali o totali.
LA NOTA DEL MINISTERO
Al fine di chiarire l’argomento, il Ministero per le Disabilità ha pubblicato una nota che chiarisce alcuni aspetti riguardo la possibilità di esonero dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con disabilità. Per ogni eventuale altra informazione, si consiglia di rivolgersi all’Ateneo di riferimento.
Premettendo che comunque ciascun Ateneo dispone di un regolamento interno, che si consiglia di consultare per ricevere informazioni più dettagliate, il Ministero specifica quanto segue:
CASI DI ESENZIONE TOTALE
In linea generale, gli esoneri previsti del D.L. 68/2012 e la Legge 118/971 prevedono l’esenzione totale delle tasse universitarie nei seguenti casi:
1. studenti con una percentuale di invalidità non inferiore al 66%;
2. studenti stranieri che hanno conseguito una borsa di studio dal Governo italiano per l’intero anno scolastico;
3. studenti che hanno i requisiti di eleggibilità per conseguire la borsa al Diritto allo Studio.
STUDENTI CON LEGGE 104
Gli studenti con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 possono fruire dell’esenzione totale delle tasse. L’invalidità certificata deve essere non inferiore a 66%. In questo caso non sono previsti limiti di reddito o di ISEE.
GENITORI INABILI
L’esonero delle tasse universitarie spetta anche ai figli di soggetti che percepiscono la pensione di inabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI
– L’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n.68 prevede che:
“Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.”
– L’articolo 30 della Legge del 30 marzo 1971 n.118 prevede che:
“Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.”
Fonte: Disabili.com
19/07/2024