Gli esami di terza media si terranno dalla fine delle lezioni al 30 giugno 2022. Vediamo su cosa verteranno le prove per studenti con disabilità, DSA e altri BES
Giugno: la scuola è agli sgoccioli. Per gli alunni e le alunne delle ultime classi del primo e secondo ciclo di istruzione manca solo lo scoglio dell’esame, prima delle agognate vacanze. Vediamo le modalità di somministrazione dell’esame di terza media in particolare per gli studenti con disabilità, DSA e altri BES.
L’ESAME PER TUTTI
A dettare le modalità dell’esame per tutti è l’ordinanza 64 del 14 marzo 2022 emanata dal Ministro dell’Istruzione al riguardo. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ovvero l’esame di terza media) si svolge in presenza tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2022.
Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche (quindi non prova di lingua straniera scritta) e un colloquio volto a verificare anche le competenze per la lingua inglese, per la seconda lingua comunitaria e l’Educazione civica. Solo nella prova orale, per i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio (condizione che andrà documentata), è prevista la possibilità della videoconferenza.
Il voto verrà espresso in decimi, e si potrà anche attribuire la lode.
STUDENTI CON DISABILITA’ E DSA
Per i candidati con disabilità e DSA l’esame si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. Le vediamo nel dettaglio.
STUDENTI CON DISABILITA’
1. Prove Differenziate E PEI
La sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI (piano educativo individualizzato), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
2. Strumenti E Attrezzature
Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104 sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, e ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, che abbiano utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
3. Esito e valutazione
L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13, e prevede che il voto finale, derivi dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
STUDENTI CON DSA
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
1. Tempi più lunghi e strumenti compensativi
Per le prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l’uso di strumenti compensativi, solo nel caso in cui
– siano stati previsti dal piano didattico personalizzato,
– siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o
– siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame
2. Valutazione
Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, terrà particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
3. Diploma
Nel diploma finale rilasciato al termine dell’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
STUDENTI CON ALTRI BES
Per i candidati con altri BES (bisogni educativi speciali), individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE DOMICILIARE
Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. L’alunna o l’alunno ricoverati presso ospedali o luoghi di cura possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
1. Commissione
Gli alunni che hanno frequentato lezioni in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e sono ricoverati anche durante l’esame, sostengono le prove in presenza di una commissione formata
dai docenti ospedalieri che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline
mancanti, scelti e individuati in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
2. Ricovero ed esame
Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell’esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
3. Istruzione domiciliare
Gli alunni in istruzione domiciliare e quelli impossibilitati a recarsi a scuola Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza
In casi di particolare gravità e laddove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica.
Fonte: Disabili.com
12/06/2022