Il bonus ristrutturazioni edilizie sfuma senza requisiti tecnici

Il bonus ristrutturazioni edilizie sfuma senza requisiti tecnici

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Possono essere considerati interventi agevolabili di abbattimento delle barriere architettoniche soltanto quelli che presentano le caratteristiche definite dal DM 236/1989.

La normativa, che disciplina le detrazioni fiscali per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici o gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, definisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei lavori agevolabili. Di conseguenza il beneficio non può essere applicato nel caso in cui, in fattura, sia stata data una descrizione troppa generica dell’intervento effettuato.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 147/E del 26 maggio 2020.

L’istante, riporta l’interpello, ha aderito al progetto regionale Ada (Adattamento domestico per l’autonomia personale) che prevede la sperimentazione di un nuovo modello regionale per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità. Il contribuente, in base agli indirizzi fissati dal progetto, ha eseguito, nel 2018, alcune modifiche in casa per diminuire le situazioni di disagio correlate a situazioni di disabilità. Gli interventi sono stati certificati da apposita consulenza tecnica, dalla quale risulta una descrizione delle opere effettuate.
Le fatture emesse dalla ditta che ha eseguito gli interventi, però, contengono la generica dicitura “abbattimento di barriere architettoniche”, seppure, precisa l’istante, sarebbe stato più esatto parlare di barriere sensoriali più che fisiche.
Come previsto dal progetto Ada, il contribuente ha ricevuto dalla Usl il rimborso di parte della spesa sostenuta per le modifiche apportate al proprio appartamento e chiede se per l’importo residuo, rimasto a suo carico, potrà usufruire della detrazione fiscale al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia. L’istante ritiene di sì e intende applicare l’agevolazione presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativa all’anno 2018.

L’Agenzia delle entrate è di parere diverso. La soluzione va innanzitutto ricercata nella norma che ha introdotto la detrazione Irpef del 36% (elevata al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) e fino ad un massimo di 48mila euro 48.000 (elevato a 96mila euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione energetica degli edifici ovvero nell’articolo 16-bis del TUIR. In particolare, il comma 1, lettera e), della norma prevede che lo sconto d’imposta valga anche per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992� �.
Sono agevolabili, precisa il documento di prassi, sia gli adeguamenti effettuati nelle parti comuni dei condomini che nelle singole unità immobiliari. Le circolari n. 13/2019 dell’Agenzia delle entrate e n. 57/1998 del ministero delle Finanze hanno dato indicazioni dettagliate sugli interventi per i quali spetta la detrazione.

Detto ciò, l’Agenzia aggiunge che non possono essere definite opere di abbattimento delle barriere architettoniche gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989 (legge di settore). Gli stessi lavori, però, possono usufruire, se ne ricorrono i requisiti, della detrazione prevista per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici.
Nel caso descritto, tuttavia, le fatture rilasciate dalla ditta all’istante non indicano nel dettaglio le modifiche apportate all’abitazione, ma parlano genericamente di “lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel bagno del vostro appartamento…”.

La definizione sintetica dell’intervento effettuato e le notizie più dettagliate fornite dall’istante, portano l’Agenzia a concludere che gli interventi in questione non godono del beneficio fiscale, in quanto non rientrano né tra quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall’articolo 16-bis del TUIR, né tra quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tanto più privi delle caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989. Di conseguenza, l’istante non può usufruire della detrazione richiesta.

Fonte: Fisco Oggi

28/05/2020