Importi assegno unico: dopo i conguagli INPS (e i ritardi) integrazioni e compensazioni delle somme

Importi assegno unico: dopo i conguagli INPS (e i ritardi) integrazioni e compensazioni delle somme

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Vediamo in quali casi l’INPS procede al conguaglio, e come vengono erogate le cifre a credito o riprese quelle a debito, in caso di variazioni

Nei giorni scorsi avevamo segnalato il fatto che diversi utenti lamentavano ritardi nella rata di maggio dell’accredito dell’assegno unico universale, rispetto al normale calendario AAU. L’INPS aveva risposto, attraverso i suoi canali social, che i ritardi erano dovuti ad operazioni di verifiche e conguagli in elaborazione. INPS aveva quindi già annunciato che, stanti gli aggiornamenti, sarebbero stati poi possibili compensazioni degli importi tanto in positivo quanto in negativo.

PERCHÉ IL CONGUAGLIO

La rivalutazione era una operazione prevista: l’INPS già ne parlava nella circolare INPS 9 febbraio 2022, n. 23, segnalando che l’Istituito avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento dell’AUU (il quale decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo, ndr). Da qui la segnalazione della possibilità che la rata mensile della prestazione potesse subire variazioni di importo in considerazione del momento in cui è presentata la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) ma anche in ordine alla possibilità di mutamenti dell’ISEE nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

MESSAGGIO INPS

Il 26 maggio l’Istituto ha poi pubblicato il messaggio n.1947 dove ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, comunicando di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022, tenendo conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

LE COMPENSAZIONI

La rielaborazione, fa sapere l’INPS, ha determinato alcune compensazioni, quindi con importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (i “conguagli a credito”), o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero (i “conguagli a debito”).

CASI IN CUI VIENE EFFETTUATO IL RICALCOLO

Nel suo messaggio l’INPS fa sapere che il ricalcolo viene effettuato in vari casi, tra i quali, solo per citarne alcuni:
– variazioni della DSU,
liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
– maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita
-importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
– conguagli derivanti da rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
-eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore[1];
rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
-importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

IN CASO DI CONGUAGLIO A CREDITO

Se dall’aggiornamento degli importi a seguito del conguaglio emerge una integrazione degli importi in favore del cittadino, le somme sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.
A partire sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.

Esempio di compensazione “con conguaglio a credito”

Relativamente alla mensilità di maggio 2023, l’importo spettante è pari a 275,10 € (determinato dalla somma dell’importo spettante a titolo di Assegno unico a cui si deve sommare la maggiorazione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, in ipotesi di figlio disabile minorenne).
A fronte di un ricalcolo dell’importo dell’AUU per le competenze da marzo 2022 a dicembre 2022, emerge la necessità di riconoscere un importo a credito del cittadino pari a 850 € (determinato dalla citata maggiorazione per figlio disabile minorenne).
Nell’esempio esempio, il credito maturato nel periodo marzo-dicembre 2022 verrà erogato unitamente alle competenze spettanti per la mensilità maggio 2023. Pertanto, nella mensilità di riferimento verrà corrisposto l’importo complessivo pari a 1125,10 € (= 275,10 € + 850 €).

IN CASO DI CONGUAGLIO A DEBITO

Nel caso di conguagli a debito, ovvero di somme che il cittadino ha “indebitamente” già percepito, l’INPS provederà attraverso la compensazione con i crediti. Ovvero, nella successiva mensilità verranno salati gli importi di differenza dovuti.
Al proposito, l’INPS precisa che la trattenuta massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate.

Esempio di compensazione con “conguaglio a debito”

Cedolino relativo alla mensilità di maggio 2023 per un importo pari a 1.432,18 € (determinato dalla somma dell’importo spettante a titolo di Assegno unico a cui si aggiunge la maggiorazione transitoria spettante ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021, c.d. componente transitoria).
In tale caso, a fronte di un ricalcolo dell’importo dell’AUU relativo alla mensilità di marzo 2022 emerge la necessità di effettuare il recupero dell’importo indebitamente percepito per un importo totale pari a -42,22 € (composto dalla sola componente transitoria).
Nell’esempio, l’importo indebito relativo alla mensilità di marzo 2022 verrà recuperato sulla competenza di maggio 2023. Pertanto, l’importo posto in pagamento sarà pari a 1389,96€ (= 1432,18 € – 42,22 €).

COMUNICAZIONE AI CITTADINI

Cosa fondamentale, l’INPS precisa che i cittadini interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno un avviso via mail/sms con cui sarà loro comunicato l’avvio dei conguagli delle rate dell’assegno unico che, pertanto, potrà subire variazioni nell’importo calcolato.

DOVE VEDERE I RISULTATI DEL CONGUAGLIO

Sarà possibile prendere visione degli importi rimborsati e delle somme che invece dovranno essere restituite all’INPS nella apposita sezione della procedura AUU, dal sito dell’INPS www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di II livello, CIE e CNS). Tale sezione dell’applicativo verrà attivata entro il 10 giugno.
E’ già possibile verificare i dettagli relativi al conguaglio per la propria posizione, rivolgendosi al Contact Center integrato e alle Strutture INPS territoriali.

Fonte: Disabili.com

06/06/2023