In caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE, da settembre prossimo l’Assegno Unico Universale verrà erogato nell’importo minimo
Il messaggio INPS n. 2856 del 1 agosto 2023 l’INPS contiene alcune informazioni relative alla erogazione dell’assegno unico universale per figli a carico, che spetta alle famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni, e senza limiti di età per i figli con disabilità. (qui il calendario dei pagamenti dell’assegno unico).
Nella sua comunicazione, l’istituto ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene calcolato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare beneficiario della prestazione, secondo le tabelle contenute nell’Allegato n. 1 della circolare n. 41/2023 di aprile 2023 con le tabelle importi assegno unico.
REGOLARIZZARE L’ISEE
L’INPS quindi ricorda che è necessario regolarizzare il proprio ISEE, altrimenti, a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
E’ quindi fondamentale verificare che il proprio ISEE sia corretto: allo scopo, l’INPS avviserà tramite PEC, SMS o e-mail), inviando agli utenti una apposita comunicazione, con la quale viene segnalata la presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE da regolarizzare.
In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).
ASSEGNO CON IMPORTI MINIMI
Si ricorda che, in ogni caso, anche in presenza di ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati, l’assegno viene comunque liquidato, ma nell’importo minimo. (anche la dichiarazione recante le omissioni o le è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, ndr).
COME REGOLARIZZARE LA PROPRIA SITUAZIONE
L’utente può regolarizzare la situazione in uno di questi modi:
– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
– richiedere al CAF la rettifica della DSU che è stata trasmessa in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
– presentare all’ufficio INPS locale documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.
Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale:
-la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
-la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
-la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
-la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
-la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
PER DSU PRIVE DI DIFFORMITÀ
In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).
In tale caso, l’importo dell’Assegno spettante sarà commisurato al valore dell’ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.
Analogamente, anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.
Fonte: Disabili.com
10/08/2023