Avviso pubblico: “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”.
La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell’articolo 39, comma 2, lettera 1-ter), della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonché dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.
La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l’autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all’istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l’integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.
Nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione, su richiesta degli enti d’ambito sociale individuati dal Piano sociale regionale, può intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.
Sono ammessi a finanziamento i progetti annuali di assistenza personale autogestita che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l’emarginazione sociale e che favoriscano il suo mantenimento nel proprio contesto di vita.
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