Legge 104. Dopo quanti giorni deve essere rilasciato il verbale (e cosa fare per le agevolazioni)

Legge 104. Dopo quanti giorni deve essere rilasciato il verbale (e cosa fare per le agevolazioni)

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Dopo quanto tempo si riceve il verbale di legge 104? Cosa fare se è in ritardo per ottenere le agevolazioni lavorative? Facciamo il punto

Al riconoscimento della legge 104 sono correlate una serie di agevolazioni, tra le quali quelle relative al lavoro, con la possibilità di fruire dei permessi lavorativi (in caso di handicap grave) e del rifiuto al trasferimento. Può capitare, però, che la richiesta per il riconoscimento dell’handicap grave tardi ad arrivare, da parte della Commissione esaminatrice. Cosa fare in questi casi?

LIMITE DEI 45 GIORNI
Se la certificazione di handicap grave (legge 104, articolo 3, comma 3) non viene rilasciata entro 45 giorni da quando si è presentata la domanda (15 giorni per le patologie oncologiche, ndr), la persona con disabilità che voglia usufruire dei previsti permessi lavorativi ex lege 104 (previsti dall’articolo 33) può presentare una certificazione provvisoria.

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
Tale certificazione è un certificato che deve essere rilasciato dal medico specialista della patologia, che lavori in una struttura pubblica, il quale deve certificare la gravità della condizione della persona disabile che ha richiesto il riconoscimento di handicap.
Lo prevede l’articolo 2, comma 2 della Legge 423/93 (conversione in legge del D.L. 324/93):
Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge (a), da un medico   specialista   nella   patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione   dell’accertamento   definitivo   da   parte   della commissione”.

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA E PERMESSI 104
Una volta ottenuta la certificazione provvisoria, questa va consegnata al datore di lavoro insieme a una liberatoria che impegna l’interessato a restituire eventuali prestazioni che risultassero non spettanti dal verbale definitivo, una volta che questo verrà rilasciato dalla commissione.
Ricordiamo infatti che la certificazione provvisoria cessa la sua validità appena viene emesso il verbale definitivo.

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA E CONGEDO
La certificazione provvisoria, che avrà appunto efficacia e validità fino al verbale definitivo della Commissione preposta alla valutazione di handicap, potrà essere utilizzata anche alle tutele riguardanti la sede di lavoro e il trasferimento (tutele previste dall’articolo 21 della legge 104), ma anche l’accesso ai congedi straordinari retribuiti di due anni.

VERBALE SCADUTO E PERMESSI 104
Qualora invece sia prevista una data di revisione per il verbale di 104, se il lavoratore è già beneficiario deli soli permessi 104, può continuare a fruirne anche con verbale scaduto, nel periodo compreso tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter di revisione, senza dover produrre altra documentazione. (si veda la circolare INPS n.127 del 2016)

Ricapitolando
Se dopo 45 giorni dalla richiesta di verbale di legge 104 con gravità la commissione non si è ancora espressa, può essere presentata al datore di lavoro una certificazione provvisoria, che dà diritto a:

–        Richiesta permessi legge 104 previsti dall’articolo 33 legge 104/1992

–        Precedenza nell’assegnazione della sede di lavoro nella PA se ha i requisiti previsti dall’articolo 21 legge 104

–        Congedi straordinari retribuiti di due anni previsti dall’art. 42 del d.lgs. 151/2001

 

Fonte: Disabili.com

29/07/2023