Agli invalidi al 100% con i requisiti di legge l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. I titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 devono fare richiesta specificando nelle Note “con decorrenza dal 1° Agosto 2020”. L’assegno maggiorato spetterà a partire dal compimento dei 18 anni. E’ necessario rispettare alcuni requisiti reddituali
E’ stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per fare domanda di aumento della pensione di inabilità con effetto retroattivo dall’1 agosto. L’incremento a 651,51 euro per tredici mensilità è stato introdotto dal Dl Agosto come imposto dalla Consulta che a giugno ha valutato non sufficienti a soddisfare i bisogni primari i 285 euro previsti finora. Spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60. Agli invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e con i requisiti di legge l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. I titolari di pensione di inabilità in base alla legge 222/1984, invece, devono fare domanda direttamente sul sito Inps o rivolgendosi a un patronato o un Caf.
Per le domande presentate entro il 30 ottobre la decorrenza, se ci sono i requisiti, sarà appunto riconosciuta dall’1 agosto. Bisogna però chiederlo espressamente, come ha spiegato l’Inps in una circolare. Occorre accedere al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, Ape Sociale e Beneficio precoci” sul sito dell’istituto e scrivere nel campo ‘Note’: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”. Per le domande fatte dopo il 30 ottobre la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per avere diritto al beneficio sono necessari alcuni requisiti reddituali. Il beneficiario se non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità) e se coniugato deve avere redditi propri non superiori alla stessa cifra e redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.447,42 euro. Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Concorrono sia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, sia i redditi tassati alla fonte e quelli esenti. Non concorrono il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Fonte: Il Fatto Quotidiano
15/10/2020