Confermata l’APE Sociale, mentre per Opzione donna cambiano i requisiti: in pensione a 60 anni solo caregiver, lavoratrici invalide o licenziate
Con l’approvazione del disegno di legge sulla prossima manovra di bilancio, che è approdato intanto a Montecitorio in questi giorni con una bozza aggiornata, e che dovrà essere discusso e approvato in Parlamento in via definitiva entro l’anno corrente, sono state annunciate anche delle novità in ambito pensionistico, orientate ad evitare il ritorno a pieno regime della Legge Fornero dal 1 gennaio 2023.
Si sta iniziando quindi a parlare di Quota 103, ovvero un nuovo scaglione che dovrebbe consentire di andare in pensione a 62 anni di età, dopo aver maturato almeno 41 anni di contributi. Questo significa che potranno accedere a questa forma di prepensionamento solo i lavoratori che abbiano iniziato a lavorare entro i 21 anni.
In attesa di una più ampia riforma previdenziale, vengono intanto confermate, con alcuni correttivi, due modalità di prepensionamento già in vigore, ovvero l’APE Sociale e Opzione Donna. Vediamo cosa è previsto per il 2023, con particolare riferimento alle persone con disabilità, invalidità e caregiver.
APE SOCIALE 2023: REQUISITI
Anche nel 2023 ci sarà la possibilità, solo per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, di andare in pensione anticipatamente con l’Ape sociale, ovvero con 63 anni di età e 30 anni di contributi. Tra coloro che possono accedere a questa forma di prepensionamento, caregiver e invalidi. Vediamo i requisiti.
Chi può accedere
Possono scegliere questa opzione solo alcune categorie di lavoratori e lavoratrici:
· disoccupati,
· invalidi con riduzione della capacità lavorativadi almeno il 74%,
· caregiver da almeno 6 mesi di familiari disabili
(Persone che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni);
· dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:
- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati e agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
OPZIONE DONNA PER CAREGIVER/INVALIDA
Altra possibilità di prepensionamento, stavolta riservata a donne invalide o donne caregiver, è data dall’Opzione Donna, che viene prorogata nel 2023 ma con alcuni importanti correttivi, che sono stati inseriti nell’ultima bozza della Manovra. La novità consiste nel fatto che l’opzione è legata anche alla presenza e al numero di eventuali figli.
Requisiti
In questo caso si prevede la possibilità, per chi abbia i requisiti, di andare in pensione a 60 anni, con almeno 35 anni di contributi. L’età va via via scendendo, se ci sono dei figli (fino ad un massimo di 2), secondo questa scaletta:
· 60 anni di età e 35 anni di contributi, senza figli
· 59 anni di età e 35 di contributi, in presenza di un figlio/a
· 58 anni di età e 35 di contributi, in presenza di due figli/e
Categorie di lavoratrici ammesse
Può accedere al prepensionamento tramite Opzione donna solo la lavoratrice appartenga a una delle tre categorie:
– caregiver familiare,
– invalida civile con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
– lavoratrice licenziata o dipendente di imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale.
Fonte: Disabili.com