Il termine di presentazione è il 31 gennaio: se non si rispetta scatta una multa che aumenta per ogni giorno di ritardo
Le aziende che abbiano al loro interno dai 15 dipendenti in su hanno l’obbligo di rispettare la normativa in fatto di categorie protette. Nello specifico della quota riservata alle assunzioni di persone con disabilità, per essere in regola con la legge, le aziende hanno l’obbligo di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno un documento chiamato prospetto informativo disabili, ma solo in caso di variazione del numero di dipendenti tali da modificare l’obbligo. Lo scopo di questa autocertificazione è di condividere le informazioni aziendali con l’ufficio collocamento mirato per attuare quanto previsto dalla normativa in materia. Vediamo nel dettaglio cosa devono fare le aziende per essere in regola.
Il prospetto informativo disabili
Il prospetto informativo disabili (normato dall’articolo 3 del Decreto ministeriale 2 novembre 2010) è una sorta di fotografia della situazione occupazionale dell’azienda, che si riferisce al 31 dicembre dell’anno precedente, nel quale l’azienda stessa indica la propria situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili. Nel prospetto il titolare dovrà indicare:
– il numero totale dei lavoratori dipendenti,
– il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
– eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.
Sono tenute a presentare il prospetto informativo disabili le aziende con almeno 15 dipendenti ma solo nel caso in cui ci siano state variazioni nella situazione occupazionale che hanno comportato cambiamenti nella base occupazionale tali da modificare l’obbligo o che hanno inciso sul computo della quota di riserva.
Il calcolo della quota di riserva
E’ detto quota di riserva il numero di posti riservati a lavoratori con disabilità, che ogni azienda è obbligata ad assumere. Tale numero viene calcolato sulla base della quota totale dei lavoratori presenti (base di computo). A tale proposito, ricordiamo che rientrano nella base di computo anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% oppure superiore al 45% nel caso di disabilità intellettiva e psichica (si veda il Decreto Legislativo n.151/2015 ).
Quanti lavoratori disabili su quota dipendenti
Come detto, l’obbligo di avere nel proprio organico dei lavoratori con disabilità scatta dalle 15 unità di dipendenti. Da questo numero parte, in misura crescente, il numero di lavoratori disabili da assumere, secondo questa scaletta:
– tra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore con disabilità
– da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori con disabilità
-oltre 50 dipendenti: almeno del 7% del personale.
Invio prospetto e sanzioni per mancato invio
Il Prospetto informativo disabili deve essere inviato in via telematica, tramite il sistema per la gestione del Prospetto Informativo Disabili (PID), loggandosi con SPID e compilando un modulo online (vedi esempio a questo link), accreditandosi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma nella quale avviene l’adempimento.
Le aziende che non inviano il prospetto informativo nei termini sono sanzionate con una multa che aumenta per ogni giorni di ritardo: € 702,43 per il mancato adempimento e, per ogni giorno di ulteriore ritardo, € 34,02 (artt. 9, c. 6, e 15, c. 1, L. 68/99; DM Min. Lav. 30 settembre 2021 n. 194).
Fonte: Disabili.com
25/01/2022