Scuola disabili. Il PEI per il sostegno dopo la pronuncia del Consiglio di Stato tra applicazione e correttivi

Scuola disabili. Il PEI per il sostegno dopo la pronuncia del Consiglio di Stato tra applicazione e correttivi

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Roberto Speziale, Presidente nazionale Anffas: “Si proceda con indugio e si corregga il modello PEI se ci sono migliorie da fare”

Sulla vicenda dei nuovi PEI (piani educativi individualizzati) si torna a dibattere dopo che la recente sentenza del Consiglio di Stato (la n. 3196/2022) ha annullato la pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021) che aveva bocciato il Decreto Interministeriale n. 182 e tutti i suoi allegati, recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.
A questo punto le scuole si trovano quindi ad avere nuovamente a disposizioneilmodello nazionale di Pei scolastico (differenziato per tipo di scuola) che era stato strutturato l’anno scorso per la predisposizione di un percorso di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità.

ASPETTI IMPRESCINDIBILI DEL NUOVO PEI
Ricorda Roberto Speziale, Presidente nazionale Anffasche“Già con l’emanazione del Dlgs. n. 66/2017 e del suo correttivo del 2019, si era indicato alle scuole quali aspetti imprescindibili dovessero essere considerati nella visione del nuovo PEI e nella loro elaborazione, approvazione e realizzazione, ossia quelli dell’autodeterminazione degli studenti con disabilità, dell’attenzione ai contesti e conseguente necessità di interventi volti a rendere inclusivi gli stessi, nonché interrelazione tra gli interventi scolastici ed il progetto individuale di vita dell’alunno con disabilità ai sensi dell’art. 14 Legge n. 328/00″.

CORRETTIVI DA FARE
La sentenza del Consiglio di Stato riporta quindi integralmente in vigore il DI n. 182/202, incluse le modalità in esso previste su come dar seguito all’art. 7 del d.lgs. n. 66/2017, secondo il quale il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” e nella sua redazione “in via provvisoria” deve contenere la proposta del numero delle ore di sostegno didattico e di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione che poi il Dirigente scolastico dovrà aver cura di richiedere rispettivamente all’Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti Locali.

Stante questa situazione, ovvero il ritorno ai modelli di PEI, la FISH, insieme ad ANFFAS ha redatto un documento di analisi (qui consultabile) del testo, chiede al Ministero dell’Istruzione di valutare l’opportunità di approntare dei correttivi nei modelli di piani educativi individualizzati e nel testo originario del DI n. 182/2020, nonostante siano passati indenni dalla sentenza del Consiglio di Stato, relativamente a:
– tabelle per predeterminare un range di ore entro cui il Glo poter fare la proposta delle ore di sostegno didattico e di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione in quanto strutturate su un non ben chiaro “debito di funzionamento”;
eliminazione della previsione quasi facoltativa di riduzione delle ore di frequenza scolastica e di presenza in classe durante la frequenza a scuola;
– passaggio durante la scuola secondaria di secondo grado da una programmazione curriculare all’altra, con particolare chiarezza rispetto alla personalizzazione delle materie in cui non si abbiano percorsi sfocianti in prove equipollenti per il riconoscimento di un titolo di studio
“.

Inoltre viene evidenziata la necessità che intanto sia sospeso l’utilizzo delle tabelle per la identificazione della proposta delle ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica che in queste settimane (entro il 30 giugno) i GLO delle varie scuole sono tenuti a compiere in ogni caso, almeno tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 7 del dlgs n. 66/2017.

Fonte: Disabili.com

07/05/2022