Stop a “handicap”, “diversamente abile”, “persona handicappata”: da sostituirsi co “persona con disabilità” e altre locuzioni meno obsolete e più rispettose
Quella che è prevista essere una riforma radicale della disabilità, prevista dalla Legge delega in materia, oltre a introdurre importanti cambiamenti riguardanti l’accertamento di invalidità, prevede che anche i termini afferenti a questo ambito si adeguino ai tempi e alla considerazione che si deve riconoscere alle persone disabili, superando una terminologia obsoleta e talvolta discriminatoria.
La novità nella riforma della disabilità
Allo scopo, uno dei decreti della legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 22 dicembre 2021), entra nel merito anche dei termini e delle parole da utilizzare in vari ambiti nel riferirsi alla disabilità. Si tratta del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
Adeguamento terminologia nella scuola
Allo scopo, è stata inoltrata nei giorni scorsi dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità la nota n. 1921 del 24/10/2024, avente ad oggetto “Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024”, affinchè anche nella scuola ci si adegui alle nuove terminologie riferite alla disabilità, sia nella comunicazione (comunicati stampa, siti internet, etc) sia nell’attività amministrativa (decretazione, provvedimenti, modulistica, etc).
I nuovi termini riferiti alla disabilità
L’Art. 4 comma 1 del d.lgs. 62/2024 prevede che, decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita da: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite da: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite da: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite da: «persona con necessità di sostegno intensivo».
Fonte: Disabili.com
05/11/2024