Con la sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI – piani educativi individualizzati, Allegati C e C1). Come abbiamo già sottolineato ciò ha suscitato molti interrogativi in merito al modello di PEI da utilizzare negli imminenti GLO.
A seguito di tale sentenza, il Ministero ha emanato la nota n. 0002044 del 17 settembre scorso con la quale ha informato le scuole su quanto disposto dal Tar. La nota ha inoltre fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.
Nella nota, il Ministero ha ricordato innanzitutto che in materia, resta vigente il D. Lgs. n. 66/17 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:
a) al Piano Educativo Individualizzato, con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici ecc;
b) ai Gruppi per l’inclusione scolastica e, nello specifico, ai GLO– Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni oltre che alla partecipazione degli studenti
Il Ministero ha anche sottolineato l’importanza di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità.
Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute nel D.Lgs. 66/17, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.
In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:
a) Composizione e funzioni del GLO;
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.”
Il Ministero, quindi, ha fornito alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi.
COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL GLO – Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020).
POSSIBILITA’ DI FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO – Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020].
ESONERO DALLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ – Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO E PER L’ASSISTENZA – In assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).
In definitiva, il Ministero ha sottolineato che risulta prioritario in questa fase redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati, di norma, non oltre il mese di ottobre, nel rispetto della recente sentenza TAR.
Restano tuttavia alcune perplessità sollevare da più parti e riguardanti in particolar modo l’orario ridotto. Se è chiaro, infatti, che tale richiesta non può essere in nessun caso avanzata dalle scuole, più complesso appare risolvere quelle situazioni in cui la richiesta giunge dalle famiglie poiché non trovano disponibilità per le terapie in orario non scolastico.
Fonte: Disabili.com
25/09/2021