Specifiche su congedo parentale, bonus babysitter e legge 104 per lavoratori pubblici

Specifiche su congedo parentale, bonus babysitter e legge 104 per lavoratori pubblici

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Una circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione fa il punto sulle misure introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Tra le misure introdotte con il Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18) per sostenere i lavoratori in questa emergenza Coronavirus troviamo alcune specifiche agevolazioni per lavoratori con disabilità o con familiari con disabilità.
Abbiamo già approfondito e illustrato le modalità di utilizzo dei benefici relativi allaumento dei permessi retribuiti della Legge 104 e l’introduzione dei Congedi parentali COVID19  da utilizzarsi alternativamente al bonus babysitter.

Torniamo sulla questione, segnalando alcune precisazioni derivanti dalla circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione pubblicata il 2 aprile, che offre orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico.

PERMESSI LEGGE 104
Nella circolare si ricorda che anche per i lavoratori pubblici vale la possibilità di fruire dell’aumento di ulteriori 12 giorni tra marzo e aprile dei permessi previsti dalla legge 104/92: il beneficio – previsto dall’articolo 24 – può essere richiesto sia dai lavoratori con grave disabilità sia dai lavoratori che assistono una familiare con handicap grave certificato. La circolare ribadisce, così come anche la circolare INPS n.45 del 25 marzo 2020 per i lavoratori del settore privato, che nel caso di più familiari con disabilità, l’aumento dei 12 giorni vale per ciascuna persona; idem per il lavoratore con disabilità che fruisca dei permessi per sé e anche per assistere un familiare.
Non si ritiene, invece, possibile convertire in permesso ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 – prima dell’entrata in vigore della norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc..).
ImportanteIn ordine alla possibilità di fruire a ore i citati permessi aggiuntivi si ritiene che tale opzione – pur astrattamente compatibile con il quadro regolativo di riferimento – sia in controtendenza rispetto all’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che lo smart working rappresenta, nell’attuale fase emergenziale, l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le Amministrazioni incentivassero, quanto più possibile, l’utilizzo a giornate dell’istituto, anche eventualmente in forma continuativa.

Infine si ricorda che, sempre nell’articolo 24, al comma 2, si prevede che il beneficio di cui al comma 1 possa essere riconosciuto al personale sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale solo compatibilmente con le esigenze organizzative.

CONGEDO PARENTALE COVID NELLA PA
Si confermano generalmente le indicazioni date dall’INPS nella sua circolare del 25 marzo 2020 anche per quanto riguarda il congedo “COVID19” di 15 giorni retribuito con il 50% per i genitori di figli con meno di 12 anni (senza limiti invece di età se disabili).
Il Ministero della PA ricorda che, per i lavoratori pubblici, il Congedo COVID 19 va chiesto alla propria amministrazione e non all’INPS, così come lo stesso Istituto segnalava nella sua circolare.

BONUS BABYSITTER PER SANITARI
La circolare ricorda che l’articolo 25, al comma 3, prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8, in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Tale disposizione viene estesa anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INCUMULABILITA’ E COMPATIBILITA’
La circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione specifica che, per i lavoratori della PA,
– non è possibile richiedere il bonus se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito o è già stato richiesto il Congedo COVID-19.

–  è possibile richiedere bonus anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.

Fonte: Disabili.com

07/04/2020