In presenza di determinati requisiti gli studenti universitari con disabilità sono esonerati dal pagamento totale o parziale delle tasse di iscrizione universitarie. Vediamo quali sono i requisiti e come fare
Frequentare i corsi universitari può avere un costo anche cospicuo, tuttavia in alcuni casi gli studenti possono accedere all’esenzione – totale o parziale – dal pagamento della retta del corso di studi, o a borse di studio. Normalmente l’esenzione dal pagamento della retta di iscrizione universitaria è prevista per merito, per reddito o in presenza di disabilità.
Qui vediamo quali sono le agevolazioni concesse agli studenti con disabilità che decidono di intraprendere un percorso di studi universitari.
STUDENTI CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 66% O LEGGE 104
In presenza di disabilità è possibile avere l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari se si è studenti con :
a) Invalidità riconosciuta del 66% o superiore
b) Handicap certificato dal riconoscimento dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/92
In entrambi questi casi la gratuità scatta a prescindere dal reddito e dal merito.
A prevedere questa agevolazione è il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n.68 (art.9 comma 2):
“Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita‘, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidita’ pari o superiore al sessantasei per cento.”
Se si rientra in questa casistica, per richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse è necessario presentare direttamente all’università la certificazione rilasciata dall’ASL che attesti la condizione di handicap riconosciuta alla legge 104/92 o la percentuale di invalidità.
Segnaliamo che la gratuità può non riguardare l’imposta di bollo e le tasse regionali per il diritto allo studio, che possono rimanere pertanto a carico dello studente. Si raccomanda di verificare tale regolamento dei singoli atenei.
STUDENTI CON INVALIDITA’ INFERIORE AL 66%
Il discorso cambia in presenza di invalidità inferiore al 66%. In quel caso dipende dalla discrezionalità di ogni singolo ateneo, che ha la facoltà prevedere la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari in relazione alla condizione economica dello studente disabile.
“Le Istituzioni e le universita’ statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilita’ con invalidita’ inferiore al sessantasei per cento; “
In questo caso, per usufruire delle agevolazioni sarà quindi necessario presentare l’ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Ricordiamo che l’ISEE è l’indicatore che riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo familiare ed è ottenibile facendo richiesta all’INPS per via telematica o ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). I tempi di rilascio dell’ISEE sono compresi tra i 12 e i 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
STUDENTI CON INFERMITÀ GRAVI TEMPORANEE
Una importante agevolazioni interessa anche gli studenti che sono costretti ad interrompere gli studi per un dato periodo a causa di infermità certificata: in quel caso non devono pagare le
tasse e i contributi universitari per quel periodo.
A prevederlo sempre il decreto legislativo 68/12:
“Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita’ gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.”
STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DELLA PENSIONE DI INABILITÀ
All’esonero del pagamento delle tasse universitarie (e scolastiche) hanno diritto anche i figli dei beneficiari della pensione di inabilità: a prevederlo è la Legge del 30 marzo 1971 n.118. All’art. art 30 prevede che: “Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacita’ lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, e’ concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.”
In questo caso gli studenti che vogliano accedere a tale esonero dovranno presentare:
– l’Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)
– la certificazione emessa dall’ente di riferimento che attesti di appartenere ad una delle categorie indicate dall’art. 30 della Legge 118/71
– un’autocertificazione del proprio stato di famiglia
Considerando la discrezionalità alla quale sono lasciati gli atenei in questo ambito, raccomandiamo quindi di consultare sempre le segreterie e gli uffici preposti dell’università di interesse, per verificare presenza ed entità delle agevolazioni.
Riportiamo qui i link delle pagine dedicate all’iscrizione di studenti con disabilità di alcune delle principali università italiane:
Università di Bologna
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università degli studi di Padova
Fonte: Disabili.com
29/08/2020